Secondo le nuove disposizioni del Codice della Strada in materia di revisioni, la violazione dell' ART. 80 non comporterà più il ritiro della CdC. Infatti, ora verrà solo applicata la sanzione amministrativa ( da 173 a 694 euro) e applicato nel libretto un bollino con indicato il relativo numero del verbale emesso e data dell'infrazione, dal quale si evince che il veicolo sottoposto al controllo, non aveva ottemperato al prescritto obbilgo di revisione.
Di conseguenza verrà sospeso dalla circolazione fino a quando tale obbligo non verrà evaso.
Nel caso in cui il veicolo venga nuovamente fermato dagli agenti preposti ed ancora non si sia provveduto allo svolgimento della revisione, al mezzo sarà applicato il fermo amministrativo per 90 giorni, mentre la sanzione amministrativa potrà avere entità cospicua (da 1.941 a 7.767 euro).
Se il controllo dovesse avvenire in autostrada (violazione ART.176 comma 18), il veicolo sarà soggetto ad un fermo amministrativo ed al pagamento della relativa sanzione amministrativa. In questo caso, per poter riutilizzare il mezzo, bisogna:
- Effettuare la prenotazione della revisione(non necessariamente alla DTT, ma anche presso un Centro autorizzato);
- Portare la prenotazione agli organi di polizia per l'eliminazione del fermo del mezzo;
- Recarsi ad effettuare la revisione.